Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporto di Lavoro
CIRCOLARE
N. 40
del 16 giugno 2000
ALLE OO.SS.
DEI DATORI DI LAVORO
ALLE OO.SS.
DEI LAVORATORI
ALLE
REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA’
ALLE
DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI LAVORO
e, p.c.
ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI REGIONALI
AL MINISTERO DELLA SANITA’
OGGETTO:
Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla
gestione della sicurezza. Art. 19 D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed
integrazioni.
Sono pervenute numerose
segnalazioni da parte di rappresentanti dei lavoratori (RLS) per la sicurezza
che denunziano difficoltà ed ostacoli frapposti dai datori di lavoro in
relazione alla possibilità di disporre del documento di valutazione del
rischio, sulla base di interpretazioni discordi del dettato dell’art.19 comma
5 del DLGS 626/94.
Al riguardo , in via preliminare va tenuto presente che la corretta
interpretazione della norma deve essere fatta con riferimento al dettato della
direttiva quadro 89/391/CEE recepita dal titolo I del decreto legislativo
n.626/94, nonché alla luce di tutto il complesso delle disposizioni che
riguardano la figura del RLS.
Il Dlgs 626/94 traspone il criterio del legislatore comunitario volto ad
attivare tutti i soggetti interessati al perseguimento di idonee condizioni di
sicurezza sul luogo di lavoro. La direttiva quadro CEE 89/391, infatti, - pur
mantenendo in capo al datore di lavoro l’obbligo di garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori - ha, altresì, previsto la consultazione obbligatoria
dei lavoratori stessi o dei loro rappresentanti e, parallelamente, il loro
diritto a partecipare alla soluzione delle problematiche riguardanti la
sicurezza nei luoghi di lavoro. (art.11 direttiva 89/391/CEE).
In conformità a tali disposizioni, il legislatore italiano ha disciplinato la
figura del RLS quale soggetto che partecipa al processo di gestione della
sicurezza del luogo di lavoro attraverso la forma della consultazione da parte
del datore di lavoro; tale consultazione deve avvenire, sia preventivamente,
nella procedura di valutazione del rischio , sia successivamente, nella verifica
della sufficienza ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione poste in
atto .
La legge citata ha disposto in favore del RLS, tra l’altro, il diritto di
accesso ai luoghi di lavoro , il diritto a ricevere anche le informazioni e la
documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure
di prevenzione (art. 19, comma 1 lettera e del d.lgs 626/94), e la facoltà di
ricorrere agli organi di vigilanza qualora non ritenga idonee le misure di
prevenzione e di protezione adottate. Il RLS è poi compreso fra i soggetti
attori della riunione periodica (art. 11 d.lgs 626/94) dedicata alla valutazione
della situazione di sicurezza aziendale mediante l’esame del documento di cui
all’art. 4 comma 2 del citato d.lgs. 626/94.
Il legislatore, nell’art. 19 comma 3 dello stesso d.lgs. 626/94, ha demandato
alla volontà delle parti la individuazione delle modalità per l’esercizio
delle funzioni elencate al comma 1 dell’art.19 citato, mentre al successivo
comma 5, ha disciplinato direttamente, senza operare rinvii alla contrattazione
collettiva, la fruizione del documento di valutazione dei rischi, stabilendo in
favore dello stesso RLS, il diritto di accesso senza subordinarlo
all’intervento della contrattazione collettiva. Ciò non esclude,
evidentemente, la possibilità di una regolamentazione contrattuale del diritto
di accesso, che ne definisca in modo più puntuale le modalità anche in
relazione alla specificità dei singoli settori.
In ogni caso, è interesse e dovere del datore di lavoro agevolare comunque
l’esercizio di tale funzione, senza irragionevoli limitazioni di spazio o di
tempo, fornendo luoghi idonei e concordando orari di consultazione.
Tenuto poi conto della circostanza che, il RLS ha diritto di ricevere tutte le
informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi,
si ritiene che la consegna del documento di cui all’art.4, comma 2 del d.lgs.
626/94 – ove obiettive esigenze tecniche, organizzative, di sicurezza o
particolari oneri di riproduzione, non la rendano praticabile – costituisca la
migliore espressione del principio di collaborazione fra le parti, cui è
impostato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro.
Non appare superfluo, infine, ricordare che, nel caso di consegna di copia del
documento, il RSL è comunque tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi
dell’azienda, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto
legislativo in oggetto.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO
(ON.LE PAOLO GUERRINI)